STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "AssoSCAI"
ARTICOLO 1
Denominazione
E’ costituita un’associazione nazionale volontaria tra imprese denominata “AssoSCAI” (Associazione per lo Sviluppo della Competitività Ambientale di Impresa).
ARTICOLO 2
Sede
L’Associazione ha sede in Via di Codisotto, 8 - Buzzoletto di Viadana (MN), presso Cooperativa Palm Work & Project.
ARTICOLO 3
Scopo
L’Associazione, che non ha scopo di lucro e non ha per oggetto principale l’esercizio di un’attività commerciale, persegue finalità di promozione culturale.
Più specificamente l'Associazione ha per scopo lo sviluppo e la promozione di una cultura d’impresa, nella quale la gestione ambientale sia adottata per contribuire allo sviluppo sostenibile e ad una maggiore competitività sul mercato nazionale ed internazionale.
L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente.
Per il raggiungimento dello scopo sociale, l’Associazione in particolare si impegna a:
- Favorire lo scambio di esperienze e lo sviluppo di progetti innovativi tra gli associati che vogliono utilizzare la variabile ambientale come elemento competitivo
- Consolidare ed armonizzare un quadro, condiviso con tutti gli stakeholder, di strumenti per lo sviluppo della competitività ambientale di impresa
- Promuovere il quadro degli strumenti adottati, ed in particolare tutti i nuovi strumenti di interesse rilevante per lo sviluppo della politica integrata di prodotto
- Esercitare azioni di indirizzo presso gli organi istituzionali per sostenere l’approccio volontario e lo sviluppo della competitività ambientale di impresa
- Svolgere ogni altra iniziativa utile al raggiungimento dello scopo sociale.
L’Associazione può organizzarsi sul territorio in coordinamenti regionali o interregionali, nonché aderire ad Associazioni ed Organismi aventi i medesimi scopi.
ARTICOLO 4
Durata
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
ARTICOLO 5
Patrimonio
Il patrimonio dell’associazione è costituito:
- dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
- da donazioni, eredità, legati, lasciti.
I proventi con cui provvedere all’attività e alla vita dell’associazione sono costituiti:
- dalle quote associative annuali stabilite nel Regolamento previa approvazione da parte dell’assemblea;
- dalle entrate derivanti dalle iniziative deliberate dal Consiglio Direttivo;
- da ogni altra erogazione o contributo di cittadini, associazioni o enti sia pubblici, sia privati.
Per contributi di entità elevata (superiori ad Euro 10.000 (diecimila)) o effettuati da soggetti di dubbia coerenza con gli obiettivi dell’Associazione è richiesta la previa valutazione ed approvazione del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 5 BIS
Obbligazioni
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’Associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
ARTICOLO 6
Esercizio sociale
L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti, dal Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio nonché la relazione annuale, che verranno depositati presso la sede dell'Associazione.
Entro trenta giorni dalla data del deposito, ma non prima di quindici giorni da essa, i bilanci devono essere sottoposti all'assemblea per l'approvazione.
ARTICOLO 7
Utili
E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.
ARTICOLO 8
Soci
Possono iscriversi come soci le Imprese che sottoscrivono (attraverso un proprio legale rappresentante) l’impegno a diffondere la cultura della competitività ambientale d’impresa attraverso l’adozione sistematica di strumenti di gestione alle quali corrisponda una comunicazione ambientale chiara, verificabile e non fraintendibile, sulle proprie attività, prodotti o servizi.
a) sono “Soci Fondatori” i soggetti di cui sopra che siano intervenuti all'atto costitutivo;
b) sono “Soci Ordinari” i soggetti di cui sopra la cui domanda di ammissione verrà accettata con delibera del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 9
Diritti degli associati
Tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale, hanno parità di diritti ed in particolare, oltre a quanto previsto nei successivi articoli, possono:
- esprimere il diritto di voto, in particolare per la elezione degli organi dirigenti e per l’approvazione del bilancio;
- partecipare all'Assemblea e alle riunioni sociali;
- partecipare alle attività ed alle manifestazioni indette dall’Associazione;
- ricevere le pubblicazioni e il materiale associativo dell’Associazione;
- presentare nelle riunioni sociali lavori, studi ed esperienze utili al perseguimento dei fini sociali dell’Associazione;
- usufruire del materiale informativo bibliografico disponibile presso l'Associazione.
La partecipazione all'Associazione non può essere temporanea, salva la facoltà di recesso di cui all’art. 10 del presente statuto.
ARTICOLO 10
Rinnovo,recesso ed esclusione dell'Associato
La qualità di associato decorre dalla data della delibera di accettazione della domanda di cui all'art.8, lett.b) e si intende tacitamente prorogata per ogni esercizio successivo qualora l'associato non presenti o invii per iscritto al Consiglio Direttivo istanza di recesso entro il 30 giugno di ogni anno. La qualità di associato si perde oltre che per recesso e, nel caso di enti o associazioni, per scioglimento anche per esclusione. L'esclusione può avvenire per dissonanza con le finalità dell’associazione, inadempienza o indegnità. Essa dovrà essere constatata, attraverso opportuni meccanismi di verifica stabiliti dall’Associazione, con espressa e motivata delibera dal Consiglio Direttivo da notificarsi entro 30 (trenta) giorni all'associato escluso. In caso di opposizione, l'interessato potrà richiedere l'applicazione dell'art.30 attraverso richiesta scritta da inviarsi entro 30 (trenta) giorni dalla notifica dell'esclusione.
Le quote sono intrasferibili. I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare al diritto sul patrimonio dell’associazione.
Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l’esclusione del socio che non provveda al versamento della quota annuale stabilita.
ARTICOLO 11
Soci Statutari
Possono richiedere l’iscrizione come “Soci Statutari” tutti quegli attori sociali (diversi da quelli di cui all'art. 8) come Agenzie di Protezione Ambientale, Fondazioni, Enti pubblici e di ricerca, Associazioni ambientaliste e di consumatori, Università ed ogni altro ente che, condividendo gli scopi dell'Associazione (art.3), è riconosciuto come stakeholder e pertanto in grado di portare, in seno all’Associazione, gli interessi della società civile e/o contributi tecnico scientifici.
Le richieste di partecipazione sono vagliate dal Consiglio Direttivo che decide sulla loro ammissibilità in base alla significatività delle attività svolte in relazione agli scopi dell'Associazione. I soggetti statutari hanno diritto, secondo le condizioni stabilite dal Regolamento dell’Associazione a:
- esprimere il diritto di voto, in particolare per la elezione degli organi dirigenti con esclusione dell’approvazione del bilancio;
- partecipare all'Assemblea e alle riunioni sociali;
- partecipare alle attività e alle manifestazioni indette dall’Associazione;
- ricevere le pubblicazioni e il materiale associativo dell’Associazione;
- presentare nelle riunioni sociali lavori, studi ed esperienze utili al perseguimento dei fini sociali dell’Associazione;
- usufruire del materiale informativo bibliografico disponibile presso l'Associazione.
ARTICOLO 12
Sostenitori
Partecipano altresì a pieno titolo alla vita e alle iniziative dell'Associazione, quei soggetti (diversi da quelli di cui all'art.8 e art.11) persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, ed ogni altro ente anche non riconosciuto che, condividendo gli scopi dell'Associazione, assumano o intendano assumere nel breve periodo un impegno attivo per il raggiungimento degli scopi sociali.
L’attività prevalente di questi soggetti non deve essere in contrasto o incompatibile con le finalità perseguite dall’Associazione.
Le richieste di partecipazione sono vagliate dal Consiglio Direttivo che decide sulla loro ammissibilità in base alla significatività delle attività svolte in relazione agli scopi dell'Associazione.
I soggetti sostenitori hanno diritto, secondo le condizioni stabilite dal Regolamento dell’Associazione a:
- partecipare all'Assemblea e alle riunioni sociali senza diritto di voto;
- partecipare alle attività e alle manifestazioni indette dall’Associazione;
- ricevere le pubblicazioni e il materiale associativo dell’Associazione;
- presentare nelle riunioni sociali lavori, studi ed esperienze utili al perseguimento dei fini sociali dell’Associazione;
- usufruire del materiale informativo bibliografico disponibile presso l'Associazione.
ARTICOLO 13
Indicazione degli Organi dell'Associazione
Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
Tutte le cariche sociali non sono retribuite.
ARTICOLO 14
L'Assemblea degli associati
L'Assemblea è costituita da tutti gli associati (in persona dei rispettivi legali rappresentanti o loro delegati) in regola nel pagamento della quota annuale di associazione. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri Soci anche se membri del Consiglio Direttivo, ma in ogni caso nessun socio può rappresentare per delega più di un altro socio.
ARTICOLO 15
Modalità di convocazione dell'Assemblea
Gli associati sono convocati in Assemblea almeno una volta all'anno dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta inviata almeno quindici giorni prima di quello stabilito per l'adunanza e contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e degli argomenti all'ordine del giorno.
L'Assemblea deve pure essere convocata con le medesime modalità quando ne facciano richiesta per iscritto almeno un terzo degli associati, oppure due membri del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori se nominato.
Nel caso in cui all'ordine del giorno vi sia la proposta di modifica dello Statuto, devono essere richiamati espressamente gli articoli da modificare e devono essere indicati i nuovi testi proposti.
Le modalità di convocazione dell'assemblea straordinaria sono le medesime di quelle previste per l'ordinaria.
ARTICOLO 16
Competenze dell'Assemblea ordinaria
L'Assemblea ordinaria:
a) determina l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione e approva il Regolamento;
b) approva la relazione annuale ed il bilancio preventivo e consuntivo;
c) elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
d) elegge i componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori ed il loro presidente;
e) delibera sulla determinazione delle quote annuali associative col consenso unanime dei partecipanti;
f) delibera su ogni altro argomento che il presente Statuto, o la legge riservino alla sua competenza, nonché su quelli che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno sottoporle.
L'Assemblea straordinaria:
g) delibera sulle modificazioni dello Statuto dell'Associazione, salvo quanto previsto nell'atto costitutivo;
h) delibera lo scioglimento dell'Associazione, determinandone le modalità, nomina i liquidatori e ne fissa i poteri.
ARTICOLO 17
Modalità e quorum per le deliberazioni assembleari
L'Assemblea ordinaria delibera in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno 2 ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno 1/5 (un quinto) degli associati e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto previsto dall'art.16, lett. e).
L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati ed in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno un terzo degli associati.
Le votazioni dell'assemblea avvengono a scrutinio palese. Di volta in volta, inoltre, potranno essere invitati rappresentanti di Enti pubblici e/o privati e singole persone non soci, con facoltà del Presidente dell'Assemblea di dare anche a tali invitati la parola.
Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge ed allo statuto, vincolano tutti i soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti.
ARTICOLO 18
Presidenza dell'Assemblea
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in sua mancanza l'Assemblea nomina il Presidente scegliendolo fra i legali rappresentanti degli associati presenti. Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
ARTICOLO 19
Consiglio Direttivo: composizione e durata della carica
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente e da un numero di consiglieri variabile da un minimo di sette ad un massimo di quindici membri, eletti dall'Assemblea in modo da garantire la rappresentanza di soci e statutari in proporzione rispettivamente di 2/3 (per difetto) e 1/3 (per eccesso); partecipa inoltre quale membro di diritto il Past President di cui al successivo art.21.
I consiglieri rimangono in carica due anni e sono rieleggibili. Il Regolamento può stabilire le modalità di elezione dei membri del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 20
Consiglio Direttivo: convocazione e quorum deliberativi
Il Consiglio Direttivo si riunisce mediante convocazione scritta, anche a mezzo fax e/o posta elettronica, inviata almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione, tutte le volte che lo ritiene opportuno il Presidente o due membri del Consiglio Direttivo stesso. In caso d'urgenza, la convocazione può essere inoltrata per fax e/o posta elettronica almeno 24 ore prima della riunione.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza effettiva di 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo stesso ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza, dal più anziano di età dei presenti.
ARTICOLO 21
Consiglio Direttivo: competenze
Il Consiglio Direttivo elabora il programma di attività dell'Associazione al fine del perseguimento degli scopi statutari, sulla base degli indirizzi dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo verifica periodicamente il rispetto degli impegni sottoscritti dagli associati e provvede all’emissione di eventuali delibere di ammissione, richiamo o espulsione. Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del Segretario.
ARTICOLO 22
Il Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, dirige e coordina le attività e le iniziative dell'Associazione. Il Presidente è investito, salvo quanto previsto nell'atto costitutivo, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria.
Egli rappresenta l'Associazione all'esterno, presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e assume le eventuali determinazioni urgenti che si rendessero necessarie per il buon funzionamento dell'Associazione, fatta salva la ratifica del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, ove necessario.
Il Presidente può nominare in sua vece un membro del Consiglio Direttivo per l’espletamento degli adempimenti formali, in caso di suo impedimento.
Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i legali rappresentanti degli associati sulla base delle candidature presentate da almeno 3 soci. Il Presidente resta in carica due anni ed il suo mandato è rinnovabile una sola volta. Il Presidente, al termine del proprio mandato, avvenuta l’elezione del nuovo Presidente, assume il ruolo di “Past President” e partecipa di diritto ai lavori del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 23
Segretario e Segreteria
Il Consiglio Direttivo ha, a sua disposizione, una Segreteria permanente, retta da un Segretario.
Il Segretario, secondo le direttive del Presidente e sotto la supervisione del Consiglio Direttivo, coordina la Segreteria e realizza le iniziative deliberate dall'Assemblea; provvede inoltre alle formalità relative alla convocazione dell'assemblea, alla predisposizione dei supporti organizzativi necessari alle attività associative ed ogni altra attività prevista dal Regolamento.
ARTICOLO 24
Collegio dei Revisori: composizione
L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori, i cui membri possono anche non essere soci.
Il Collegio dei Revisori è composto di 3 (tre) membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e 2 (due) supplenti.
La carica di revisore è inconciliabile con quella di consigliere, ha la durata di due esercizi ed è rinnovabile anche più volte.
ARTICOLO 25
Collegio dei Revisori: competenze
Il Collegio dei Revisori esamina la contabilità dell'Associazione e redige una relazione annuale da presentare all'Assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea.
ARTICOLO 26
Istituzione di Gruppi di Lavoro e loro funzione
Secondo gli indirizzi dell’Assemblea e in accoglimento delle proposte degli associati, il Consiglio Direttivo istituisce Gruppi di Lavoro quale strumento d’analisi, d’approfondimento e di confronto sulle tematiche di rilevante interesse per l'Associazione.
Possono far parte dei Gruppi di Lavoro anche tecnici esperti non soci.
L'organizzazione del lavoro per Gruppi caratterizza l'articolazione della struttura dell'Associazione, garantendo, nella distinzione dei compiti e dei ruoli, il massimo grado di coerenza, efficacia e partecipazione.
ARTICOLO 27
Il Regolamento
Il regolamento, approvato dall’Assemblea, disciplina le quote associative annuali e le modalità d’erogazione di servizi, dei relativi contributi nonché le modalità di partecipazione dei soci alla vita e alle iniziative dell’Associazione e quant’altro risultasse necessario per il funzionamento dell’Associazione stessa.
ARTICOLO 28
Scioglimento dell'associazione
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, l'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto, su indicazione dell'Assemblea, ad opera dei liquidatori a favore di altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.
ARTICOLO 29
Modifiche dello Statuto
Il Presente Statuto, fatte salve le disposizioni di cui al precedente art.16, è modificabile con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.
ARTICOLO 30
Controversie
Tutte le controversie sociali tra gli associati e tra questi e l'associazione o i suoi organi saranno sottoposte alla competenza di tre arbitri amichevoli compositori da nominare dall'Assemblea e, nel caso in cui l'Assemblea non provveda entro 30 (trenta) giorni, dal Presidente del Tribunale. Essi giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
ARTICOLO 31
Rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile.
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